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24.1.11

IN PARLAMENTO NUOVA LEGGE AD PERSONAM SULLE INTERCETTAZIONI CON RETROATTIVITA' DI 5 ANNI. ECCO I TESTO NR. 3821


In Parlamento Berlusconi si sta facendo approvare l'ennesima legge ad personam. La "Ripara-Berlusconi" che gli consentirà di sfuggire ancora alla giustizia. Ecco il testo della proposta:

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3821
PROPOSTA DI LEGGE  D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
VITALI, BARBA, BARBIERI, BERGAMINI, CARLUCCI, CASSINELLI, CASTIELLO, CATANOSO GENOESE, CIRIELLI, DE CAMILLIS, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, DIMA, FRANZOSO, FUCCI, GALATI, GERMANÀ, GIRLANDA, LAFFRANCO, LEHNER, LISI, MANCUSO, MARINELLO, MINASSO, PELINO, SCANDROGLIO, TORRISI, VELLA

Introduzione dell’articolo 315-bis del codice di procedura penale,
concernente la riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni
telefoniche o di conversazioni.

Presentata il 28 ottobre 2010
ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo strumento delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni è sicuramente uno strumento indispensabile non solo per la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo ma anche per l’accertamento di responsabilità penali relative a reati particolarmente odiosi e di grande allarme sociale.

È innegabile, però, che soprattutto negli ultimi anni vi sia stato un abuso di tale strumento che, da un lato, è enormemente costato alle casse dello Stato e, dall’altro, è stato largamente invasivo del diritto costituzionale alla riservatezza nei confronti di numerosissimi cittadini che sono usciti dalle rispettive vicende dopo essere passati nel « tritacarne » mediatico e giudiziario.
Il Parlamento è stato fino ad oggi incapace di dettare una disciplina che
regolamentasse la materia. Con questa proposta di legge si introduce
l’articolo 315-bis del codice di procedura penale relativo alla riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni.
L’articolo 315-bis si compone di sei commi. Il comma 1 elenca i casi in cui può essere richiesta un’equa riparazione per l’intercettazione ingiustamente subita. Ugualmente il comma 2 prevede la riparazione per ingiusta intercettazione per coloro nei cui confronti sia stato pronunciato decreto od ordinanza di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere nonché in favore dei terzi estranei alle indagini che siano stati intercettati occasionalmente. Al comma 3 si prevede la riparazione per l’intercettazione ingiustamente subita anche nei casi di pubblicazione sulla stampa delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni, anche in favore di terzi estranei alle indagini. Al comma 4 si prevede il termine entro il quale si deve presentare la domanda di riparazione a pena di inammissibilità. Il comma 5 prevede la somma che può essere corrisposta per la riparazione. Il comma 6 prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle norme sulla riparazione per l’ingiusta detenzione.
L’articolo 2 della proposta di legge prevede una disposizione transitoria.
All’articolo 3 stabilisce la normativa disciplinare.
All’articolo 4 si prevede che il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione valutano la sussistenza di profili disciplinari nei confronti del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari che hanno rispettivamente richiesto, autorizzato ed eventualmente prorogato l’ingiusta intercettazione.
L’articolo 5 prevede il procedimento contabile.

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