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25.8.09

STATO E CHIESA: LE ORIGINI DELLE INGERENZE NELLA REPUBBLICA


Conoscere l'origine storica e i contenuti dei Patti Lateranensi è di aiuto alla comprensione riguardante le ingerenze dello stato estero del Vaticano nei confronti Repubblica Italiana.
Le conseguenze di tali accordi sono quelle a cui assistiamo quotidianamente e che, coinvolgendo il governo del nostro paese e le sue leggi, riguardano ognuno di noi: dalla recente legge sul testamento biologico e sondino di stato alle minacce di scomunica sull'adozione della pillola RU 486, dal ricorso della ministra Gelmini contro la sentenza del TAR del Lazio sull'ora di religione ai continui attacchi alla legge sull'aborto.
Certo è che la Chiesa ha i suoi luoghi di predicazione e di culto che sono  le Chiese e non i banchi del Parlamento; purtroppo per interessi ideologici ed economici dei rappresentanti del clero così come certi rappresentanti del Governo trapassano la soglia che separa lo Stato dalla Chiesa .
L'attenzione non va certo attenuata perchè la laicità dello stato è garanzia di democrazia.
La conoscenza è indispensabile per la libertà di pensiero e di scelta e un popolo che non ha memoria non ha futuro.
Qui una sintesi tratta da Wikipedia.

Patti Lateranensi è il nome dell’accordo tra il Regno d'Italia e lo Stato della Città del Vaticano sottoscritti l'11 febbraio 1929.

I Patti Lateranensi constavano di due distinti documenti:
- il Trattato che riconosceva l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede e fondava lo Stato della Città del Vaticano; con diversi allegati, fra cui, importante, la Convenzione Finanziaria;
- il Concordato che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa ed il Governo.

La Convenzione Finanziaria prevede l'esenzione, al nuovo Stato denominato «Città del Vaticano», dalle tasse e dai dazi sulle merci importate ed il risarcimento di «1 miliardo e 750 milioni di lire (pari a circa 3 milioni di euro attuali) e di ulteriori titoli di Stato consolidate al 5 per cento al portatore, per un valore nominale di un miliardo di lire (pari a circa 4 miliardi di euro attuali) per i danni finanziari subiti dallo Stato pontificio in seguito alla fine del potere temporale.

Il governo italiano acconsentì di rendere le sue leggi sul matrimonio e il divorzio conformi a quelle della Chiesa cattolica di Roma e di rendere il clero esente dal servizio militare.
Il nome Chiesa cattolica deriva dal fatto che essa ritenga sussistere in sé la "Chiesa universale fondata da Gesù Cristo, a cui appartengono tutti i battezzati.

I Patti garantirono alla Chiesa il riconoscimento di religione di Stato in Italia, con importanti conseguenze sul sistema scolastico pubblico, come l'istituzione dell'insegnamento della religione cattolica già presente dal '23 e tuttora esistente seppure con modalità diverse.
Per religione di Stato si intende un credo religioso imposto dal potere centrale a tutti i cittadini di una nazione, o che comunque gode di un particolare riconoscimento a livello istituzionale rispetto ad altre religioni presenti nel territorio.
Il 3 febbraio 1929 Pio XI, tenne un discorso a Milano ad un'udienza concessa a professori e studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore" che passò alla storia per un passaggio in cui Benito Mussolini è indicato come «l'uomo che la Provvidenza Ci ha fatto incontrare».
Il 23 aprile 1929 il dibattito in Senato per la ratifica dei Patti Lateranensi, dibattito concluso il 25 maggio con un voto a favore, al termine di vivaci discussioni e polemiche anche all'esterno del Senato stesso.
Sei senatori votarono contro l'approvazione: fra essi Benedetto Croce.
Anche la Camera dei deputati votò l'approvazione dei Patti, ma vi furono due dissenzienti, anche se la Camera era formata completamente da elementi del Partito fascista.
Il 7 giugno 1929 entrarono in vigore i Patti, e nacque lo Stato della Città del Vaticano.
Con lo scambio delle consegne da parte dei Carabinieri, che subito dopo lasciarono l'ex territorio italiano passato al Vaticano, e le Guardie Svizzere in alta uniforme. La Legge Fondamentale, nell’art. 1 prevede che il Sommo Pontefice è sovrano dello Stato della Città del Vaticano
Nel 1948 i Patti furono riconosciuti costituzionalmente nell'articolo 7: " Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani", con la conseguenza che lo Stato non può denunciarli unilateralmente come nel caso di qualsiasi altro trattato internazionale, senza aver prima modificato la Costituzione. Qualsiasi modifica dei Patti deve inoltre avvenire di mutuo accordo tra lo Stato e la Santa Sede.
Con la sentenza 24 febbraio -1 marzo del 1971, i Patti lateranensi vennero posti tra le fonti atipiche dell'ordinamento italiano, vale a dire che le disposizioni dell'atto non hanno la stessa natura delle norme costituzionali, ma hanno un grado di resistenza maggiore rispetto alle fonti ordinarie.
Pertanto, a meno che non contrastino con i principi supremi dell'ordinamento, le disposizioni dei Patti Lateranensi devono essere modificate col procedimento ordinario nel caso ci sia mutuo consenso fra Stato e Chiesa, con il procedimento aggravato proprio delle leggi costituzionali nel caso sia lo Stato unilateralmente a modificare il testo dell'atto
Si ricordi comunque che, se gli articoli 7 e 8 della Costituzione prevedono un sistema differenziato di disciplina dei rapporti tra lo Stato e le varie confessioni religiose, altre disposizioni (si vedano gli articoli 19 e 20 della Costituzione) prevedono invece un regime di tutela uniforme per ciò che attiene all'esercizio del culto da parte dei fedeli.
La revisione del 1984: Il Concordato (ma non il Trattato) fu rivisto fondamentalmente per rimuovere la clausola riguardante la religione di Stato della Chiesa cattolica in Italia.
Il nuovo Concordato stabilì che il clero cattolico venisse finanziato da una frazione del gettito totale, attraverso il meccanismo noto come otto per mille e che la nomina dei vescovi non richiedesse più l'approvazione del governo italiano. Inoltre, per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio, si stabilirono le clausole da rispettare perché un matrimonio celebrato secondo il rito cattolico possa essere trascritto dall'ufficiale di stato civile per essere riconosciuto dallo Stato Italiano. Fu anche stabilito che l'ora di religione cattolica nelle scuole diventasse da obbligatoria a facoltativa, scelta che deve essere effettuata e comunicata all'atto dell'iscrizione all'anno scolastico successivo
Nel 2006, il Concordato è stato messo in discussione soprattutto dal Partito Radicale in merito alla relazione tra Stato italiano e Chiesa cattolica per renderli ulteriormente liberi.

Non può essere proposto un referendum per l'abolizione o la modifica del Trattato, del Concordato o delle leggi collegate ad esso perché non sono ammessi referendum riguardanti i trattati internazionali.

Anche una proposta di legge popolare per l'abolizione del Concordato è ugualmente inammissibile perché la legge ricade in una dei casi previsti dall'articolo 80 della Costituzione.

Concordato è il nome dato ai trattati che la Santa Sede redige con gli altri stati; tipicamente sono degli accordi in cui si concedono alcuni interventi dello Stato nella gestione della Chiesa, quali il veto sulla nomina di vescovi o la restrizione di alcune libertà di culto, in cambio di privilegi economici (sussidi diretti o sostegno alle opere di culto) o particolari diritti per i fedeli laici o per il clero (quali la possibilità di obiezione di coscienza rispetto a leggi che impongano comportamenti contrari alla morale cattolica).

La legislazione di alcuni stati, quali ad esempio la Francia in seguito alla Legge di Separazione del dicembre 1905, vieta di riconoscere concordati.

Se qualsiasi modifica dei Patti deve avvenire di mutuo accordo tra lo Stato e la Santa Sede, quali possibilità di modifica in senso laico per la nostra Repubblica possiamo aspettarci?

da questa situazione, che l'unico strumento in mano ai cittadini sia quello di decidere sul finanziamento alla Chiesa cattolica attraverso l'8 per mille in sede di dichiarazione dei redditi.

Per saperne di più: Patti Lateranensi - Concordato - Costituzione

Luciana P. Pellegreffi


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