Una buona notizia sul fronte dell'acqua pubblica!
Si potrebbe dire Berlusconi contro Formigoni o, meglio, lo Stato contro la Regione Lombardia.
La notizia è l'impugnazione per incostituzionalità della nuova Legge regionale sull'acqua votata dal Consiglio Regionale della Lombardia lo scorso 22.12.2010, nonostante la forte opposizione dei Comitati acqua della Lombardia e l'ostruzionismo di tutti i partiti di minoranze, usciti dall'aula al momento del voto.
Come potete leggere qui sotto, l'impugnazione riguarda la parte della Legge che assegna un ruolo alle società patrimoniali, volute dalla Lombardia solo per moltiplicare le poltrone dei CdA.
Si ricorda che la Lombardia è finora l'unica regione ad aver approvato una legge in applicazione del:
- decreto Calderoli, sulla soppressione delle Autorità d'Ambito (A.ATO): la Lombardia prevede di togliere le competenze ai comuni per consegnarle alle province, attraverso la costituzione degli Uffici d'Ambito formati solo da un CdA;
- decreto Ronchi, sull'affidamento della gestione dei servizi idrici: la Lombardia obbliga all'affidamento tramite gara, consegnando di fatto l'acqua ai privati.
A questo punto l'impugnazione ci permette di chiedere la sospensione dell'applicazione di tutta la (pessima) legge regionale, almeno fino al voto del Referendum nazionale che chiede la cancellazione del decreto Ronchi (e quindi di riflesso anche della legge lombarda). Pertanto chiediamo che nel frattempo i comuni e le province non applichino la legge regionale, ovvero non si devono nè costituire gli Uffici d'Ambito e nè avviare le gare, così come in provincia di Mantova si deve sospendere la gara già avviata per la messa sul mercato del 40% della società pubblica Tea acque.
Ancora una volta Formigoni è stato bloccato nella sua volontà di privatizzare l'acqua della Lombardia.
Continuiamo la mobilitazione!
Saluti, Roberto Fumagalli (Comitato Italiano Contratto Mondiale sull'Acqua)
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Il Consiglio dei Ministri impugna la Legge regionale sull'acqua della Lombardia!
Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, Raffaele Fitto e su conforme parere dei Ministeri competenti, ha impugnato le seguenti leggi regionali:
- su conforme parere del Ministero dell’Ambiente, la legge della Regione Lombardia n. 21/2010, che detta disposizioni in materia di servizi locali di interesse economico generale e norme in materia di gestione delle risorse idriche. Essa presenta profili di illegittimità costituzionale poiché stabilisce che gli enti locali, per la gestione del servizio idrico integrato, possono costituire una società patrimoniale di ambito, conferendo la proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato, e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d’azienda. Tale previsione contrasta con le norme statali di riferimento, contenute nel Codice dell’Ambiente e nell’articolo 23 bis del d.l. 122/2008, che affermano la proprietà pubblica delle reti e delle infrastrutture idriche. Inoltre illegittima è la norma secondo la quale i nuovi enti responsabili dell’ATO possano assegnare alla società patrimoniale costituita il compito di espletare le gare per l’affidamento del servizio, le attività di progettazione preliminare delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico e le attività di collaudo delle stesse. Infatti , la competenza ad aggiudicare la gestione del servizio idrico integrato, in base al codice dell’Ambiente (art.150, comma 2) è dell’autorità d’Ambito e comunque ad un unico soggetto, non potendosi enucleare una singola attribuzione da devolvere a un soggetto formalmente privato. Le norme regionali invadono quindi la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e della tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117 , comma 2, lettera e), m) ed s) Cost.
E’ stato tuttavia, d’intesa con la Regione Lombardia, individuato un percorso che potrà portare alla modifica delle parte impugnate delle leggi e, all’esito, alla conseguente rinuncia alle odierne impugnative.Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha esaminato la legge regionale della Lombardia n. 22/2010 deliberando la non impugnativa.
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