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1.10.11

E IO PAGO ... AVVISO AI LITIGANTI

 EVASIONE FISCALE: 
Dichiarazioni rese in verifica: il rappresentante inguaia la società 

Equivalgono a confessione stragiudiziale e sono prova diretta del maggior imponibile accertato nei confronti dell’azienda, senza bisogno di ulteriori riscontri
SINTESI: L’art. 52, comma 5, del Dpr n. 633 del 1972 (richiamato dal Dpr n. 600 del 1973, art. 33, comma 1), secondo cui “i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione” (per rifiuto di esibizione si
intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione) “non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa”, costituisce eccezione a regole generali; pertanto, non può essere applicata oltre i casi e i tempi da essa considerati e, soprattutto, deve essere interpretata in coerenza e alla luce dei principi  affermati dagli artt. 24 e 53 della Costituzione.
Le dichiarazioni rese in sede di verifica dal legale rappresentante di una società (e tanto vale, mutatis mutandis, anche per il legale rappresentante di una associazione) vanno apprezzate (Cass. 22 febbraio 1999, n. 1481) come una confessione stragiudiziale e, pertanto, costituiscono prova diretta, non già  indiziaria, del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della  società, non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri (cfr Cass. 25 maggio 2007, n. 12271, per le dichiarazioni rese in sede di verifica dal direttore tecnico).

Sentenza n. 18921 del 16 settembre 2011 (udienza del 27 aprile 2011)  Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Adamo, Rel. D’Alonzo

FONTE






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