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1.9.10

MILANO: AMIANTO A QUANDO LE BONIFICHE NELLE CASE POPOLARI? proposta legge regionale

Le Aler e i comuni proprietari di case devono, con Arpa e Asl, fare il censimento di tutti gli edifici adibiti a edilizia residenziale pubblica per rilevare la presenza di amianto e in tempi certi presentare un piano di bonifica.
E' questo il senso di un progetto di legge del PD.
 
PROGETTO DI LEGGE
 INTERVENTI URGENTI SUGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER LA BONIFICA DELL’AMIANTO
 RELAZIONE
L’esposizione all’amianto, nonostante il divieto di utilizzare questo materiale – legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), resta un grave fattore di rischio, per la presenza di tale materiale in numerosi edifici. In particolare, in molti stabili di edilizia residenziale pubblica, come è stato denunciato da anni dagli stessi inquilini, c’è urgenza di procedere ad interventi di bonifica.
E’ necessario, preliminarmente, il censimento degli edifici di edilizia residenziale pubblica con presenza di amianto, in modo da individuare le situazioni di pericolo dovute alla presenza di amianto e quindi le modalità di intervento.
Articolo 1 – Finalità
La Regione Lombardia dispone un censimento regionale sulla presenza di amianto negli edifici di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio regionale.
Articolo 2 – Censimento degli edifici
Dal censimento degli edifici, che dovrà concludersi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, saranno rilevate le situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto, che permetteranno di programmare le attività di monitoraggio e quindi le modalità di bonifica, attraverso un piano di intervento che sarà predisposto dagli Enti proprietari di ERP entro sei mesi dalla conclusione del censimento.
Articolo 3- Obiettivi del censimento
Il censimento riguarda la presenza di amianto negli edifici e il rischio ad esso collegato per l’ambiente e le persone.
Articolo 4 – Indirizzi regionali
La Regione Lombardia definisce le priorità di intervento di bonifica sugli edifici.
Articolo 5- Obblighi degli enti proprietari
Gli enti proprietari di ERP sono obbligati a comunicare alle ASL e alle Arpa i dati relativi alla presenza di amianto negli edifici. Le Arpa istituiscono un registro per la raccolta di tali comunicazioni. In caso di inadempienza degli Enti proprietari nella trasmissione dei dati e nella predisposizione del Piano di intervento, la Regione nomina un Commissario ad acta.
Articolo 6 – Piano d’intervento
Gli Enti proprietari predispongono un piano di intervento sugli edifici che tenga conto delle priorità di bonifica. Di tale piano le Arpa e le ASL ne verificano la coerenza con gli indirizzi stabiliti dalla Regione.
Articolo 7 – Accordo di programma
La Regione, con gli Enti proprietari e le ASL territorialmente competenti, promuove un accordo di programma che individui gli immobili sui quali intervenire e definisca tempi e modalità di intervento.
Articolo 8 – Finanziamento accordo di programma
Per coprire i costi derivanti dagli interventi di bonifica, rimozione e smaltimento dell’amianto la Regione istituisce un Fondo di bonifica costituito per il 25% da un contributo regionale, per il 50% da un Fondo di rotazione, e quindi con restituzione decennale da parte degli Enti proprietari, e per il 25% da finanziamento degli Enti proprietari.
Gli Enti proprietari faranno fronte ai costi per attività di bonifica con quota parte dei proventi derivanti dall’incremento dei canoni e dalla vendita del proprio patrimonio, ai sensi della legge regionale 8 novembre 2007, n. 27. Nei casi di condomìni misti, nei quali la proprietà pubblica è prevalente e li amministra, anche i proprietari privati dovranno sostenere quota parte dei costi per il censimento degli edifici e gli interventi di bonifica.
Articolo 9 – Norma finanziaria
Il contributo regionale ed il Fondo di rotazione ammontano rispettivamente a € 5.000.000, e € 10.000.000. Per il censimento degli edifici, l’istituzione del registro per la raccolta delle informazioni e la predisposizione e controllo del Piano d’intervento è prevista una dotazione di € 1.000.000.
INTERVENTI URGENTI SUGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER LA BONIFICA DELL’AMIANTO
ARTICOLO 1 – FINALITA’
  1. La Regione Lombardia al fine di rendere certi i tempi di attuazione della legge regionale n. 17 del 29 settembre 2003, di tutelare la salute ed il risanamento dell’ambiente dispone, con riferimento alle prescrizioni e finalità della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), un censimento regionale sulla presenza di amianto negli edifici presenti sul territorio regionale, sia di edilizia residenziale pubblica sia nei condomìni misti nei quali la proprietà pubblica è prevalente e li amministra, in modo che si possa procedere successivamente ad interventi di bonifica.
ARTICOLO 2 – CENSIMENTO DEGLI EDIFICI
  1. Il censimento degli edifici con presenza di materiale contenente amianto (MCA) è finalizzato ad individuare le situazioni di pericolo dovute alla presenza di amianto per consentire di programmare inizialmente le attività di monitoraggio e successivamente le modalità di intervento per la rimozione o confinamento.
  2. Il censimento dovrà concludersi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Il piano di cui al successivo articolo 6 sarà predisposto entro sei mesi dalla conclusione del censimento degli edifici.
ARTICOLO 3 – OBIETTIVI DEL CENSIMENTO
  1. Il censimento riguarda la presenza di amianto in tutte le componenti degli edifici e il rischio collegato alla diffusione delle fibre di amianto nell’ambiente e/o di esposizione per le persone.
ARTICOLO 4 – INDIRIZZI REGIONALI
  1. La Regione Lombardia definisce le linee per la costruzione di indici di rischio per le realtà censite e i criteri d’individuazione delle priorità delle azioni per la dismissione o il confinamento dell’amianto dagli edifici.
ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEGLI ENTI PROPRIETARI
  1. Gli Enti proprietari di E.R.P. sono obbligati a comunicare alle Arpa ed alle ASL i dati relativi alla presenza di amianto negli edifici. Le Arpa istituiscono un registro per la raccolta di tali comunicazioni.
In caso di mancata trasmissione dei dati, da parte degli organi di amministrazione, secondo i tempi di cui all’articolo 2, e trascorsi inutilmente ancora 6 mesi, la Regione nomina un Commissario ad acta per la realizzazione del censimento e/o dei Piani di intervento e della loro esecuzione.
ARTICOLO 6 – PIANO D’INTERVENTO
  1. Gli Enti proprietari di E.R.P., sulla base dei dati derivanti dal censimento degli edifici, predispongono un piano di intervento sugli edifici suddivisi per priorità di bonifica. Su tale piano le Arpa, in collaborazione con le Asl, esercitano un ruolo di controllo, al fine di verificare le priorità definite dal piano con le linee di indirizzo stabilite dalla Regione.
ARTICOLO 7 – ACCORDO DI PROGRAMMA
  1. La Regione promuove, con gli Enti proprietari e d’intesa con le ASL territorialmente competenti, un accordo di programma per individuare, sulla base del censimento di cui all’art. 2 della presente legge, gli immobili sui quali intervenire, definire tempi e modalità di intervento per la bonifica, la rimozione e lo smaltimento dell’amianto.
ARTICOLO 8 – FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA
  1. Al fine di sostenere gli obiettivi di cui all’articolo 7, la Regione istituisce un Fondo di Bonifica. Il Fondo di Bonifica è costituito:
    1. per il 25% da un contributo regionale;
    2. per il 50% da un Fondo di rotazione con restituzione decennale da parte degli Enti proprietari;
    3. per il 25% da finanziamenti degli Enti proprietari.
  2. La Giunta regionale definisce le modalità di erogazione delle risorse, in coerenza con i principi della presente legge, e le modalità di restituzione entro un periodo massimo di 10 anni.
Gli Enti proprietari, in coerenza con il piano finanziario definito nell’accordo di programma di cui all’articolo 7, destinano quota parte dei proventi derivanti dall’incremento dei canoni e dalla vendita del proprio patrimonio, ai sensi della legge regionale 8 novembre 2007, n. 27, all’attività di bonifica di cui alla presente legge. La quota di tali risorse deve coprire anche gli eventuali contributi attivati dal Fondo di Bonifica secondo le modalità del presente articolo.
Nel caso di condomìni misti, i proprietari privati devono sostenere quota parte dei costi, definiti sulla base dei millesimi di proprietà, derivanti dal censimento degli edifici e dalle finalità di cui all’articolo 7.
ARTICOLO 9 – NORMA FINANZIARIA
  1. Per il finanziamento delle iniziative di cui all’articolo 8, lettera a) e b) è istituita l’UPB 5.3.2.3………. “Bonifica amianto edilizia residenziale pubblica”. Le finalità di cui all’articolo 8, lettera a) sono dotati di € 5.000.000, lettera b) sono dotati di € 10.000.000, alla copertura si provveder con la riduzione di € 15.000.000 dell’UPB 7.4.0.3.211.
Per il finanziamento delle iniziative di cui all’articolo 2, 5 e 6 è istituita l’UPB 5.3.3.2……… “Istituzione registro amianto e piani di intervento”. Le finalità di cui agli articoli 2, 5 e 6 sono dotati di € 1.000.000, alla copertura si provvedere con la riduzione di € 1.000.000 dell’UPB 7.4.0.2.210 a valere sul 6833 “Fondo regionale per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziari di parte corrente”.
 
VEDI:
AMIANTO

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