02 Aprile 2009
Le Aler e i comuni proprietari di case devono, con Arpa e Asl, fare il censimento di tutti gli edifici adibiti a edilizia residenziale pubblica per rilevare la presenza di amianto e in tempi certi presentare un piano di bonifica.E' questo il senso di un progetto di legge del PD.
PROGETTO DI LEGGE
RELAZIONE
- La Regione Lombardia al fine di rendere certi i tempi di attuazione della legge regionale n. 17 del 29 settembre 2003, di tutelare la salute ed il risanamento dell’ambiente dispone, con riferimento alle prescrizioni e finalità della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), un censimento regionale sulla presenza di amianto negli edifici presenti sul territorio regionale, sia di edilizia residenziale pubblica sia nei condomìni misti nei quali la proprietà pubblica è prevalente e li amministra, in modo che si possa procedere successivamente ad interventi di bonifica.
- Il censimento degli edifici con presenza di materiale contenente amianto (MCA) è finalizzato ad individuare le situazioni di pericolo dovute alla presenza di amianto per consentire di programmare inizialmente le attività di monitoraggio e successivamente le modalità di intervento per la rimozione o confinamento.
- Il censimento dovrà concludersi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Il piano di cui al successivo articolo 6 sarà predisposto entro sei mesi dalla conclusione del censimento degli edifici.
- Il censimento riguarda la presenza di amianto in tutte le componenti degli edifici e il rischio collegato alla diffusione delle fibre di amianto nell’ambiente e/o di esposizione per le persone.
- La Regione Lombardia definisce le linee per la costruzione di indici di rischio per le realtà censite e i criteri d’individuazione delle priorità delle azioni per la dismissione o il confinamento dell’amianto dagli edifici.
- Gli Enti proprietari di E.R.P. sono obbligati a comunicare alle Arpa ed alle ASL i dati relativi alla presenza di amianto negli edifici. Le Arpa istituiscono un registro per la raccolta di tali comunicazioni.
- Gli Enti proprietari di E.R.P., sulla base dei dati derivanti dal censimento degli edifici, predispongono un piano di intervento sugli edifici suddivisi per priorità di bonifica. Su tale piano le Arpa, in collaborazione con le Asl, esercitano un ruolo di controllo, al fine di verificare le priorità definite dal piano con le linee di indirizzo stabilite dalla Regione.
- La Regione promuove, con gli Enti proprietari e d’intesa con le ASL territorialmente competenti, un accordo di programma per individuare, sulla base del censimento di cui all’art. 2 della presente legge, gli immobili sui quali intervenire, definire tempi e modalità di intervento per la bonifica, la rimozione e lo smaltimento dell’amianto.
- Al fine di sostenere gli obiettivi di cui all’articolo 7, la Regione istituisce un Fondo di Bonifica. Il Fondo di Bonifica è costituito:
- per il 25% da un contributo regionale;
- per il 50% da un Fondo di rotazione con restituzione decennale da parte degli Enti proprietari;
- per il 25% da finanziamenti degli Enti proprietari.
- La Giunta regionale definisce le modalità di erogazione delle risorse, in coerenza con i principi della presente legge, e le modalità di restituzione entro un periodo massimo di 10 anni.
- Per il finanziamento delle iniziative di cui all’articolo 8, lettera a) e b) è istituita l’UPB 5.3.2.3………. “Bonifica amianto edilizia residenziale pubblica”. Le finalità di cui all’articolo 8, lettera a) sono dotati di € 5.000.000, lettera b) sono dotati di € 10.000.000, alla copertura si provveder con la riduzione di € 15.000.000 dell’UPB 7.4.0.3.211.
VEDI:
AMIANTO
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