ROMA - Il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta il ricorso presentato dal neo presidente del Piemonte, il leghista Roberto Cota, contro la decisione con cui il Tar ha ordinato il riconteggio di circa 15 mila schede delle ultime elezioni regionali. La quinta sezione di Palazzo Spada ha detto no alla sospensiva chiesta dal governatore: la sentenza dei supremi giudici amministrativi riguarda solo l'esecuzione del dispositivo della decisione del Tar le cui motivazioni di merito devono ancora essere depositate e contro le quali i legali di Cota già preannunciano un altro ricorso al Consiglio di Stato.
Per la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, l'istanza presentata da Cota va respinta perché - si legge nelle sei pagine dell'ordinanza - "non sussistono, allo stato attuale, gli estremi del danno grave e irreparabile asseritamente derivante dall'esecuzione del dispositivo" del Tar del Piemonte. E questo perché, dal momento che si tratta di una "pronuncia non definitiva, avente ad oggetto atti endoprocedimentali", la pronuncia dei giudici amministrativi di primo grado "non è in grado di paralizzare o anche solo di ostacolare sul piano giuridico-amministrativo, il corretto funzionamento degli organi di governo della Regione Piemonte".
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Per la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, l'istanza presentata da Cota va respinta perché - si legge nelle sei pagine dell'ordinanza - "non sussistono, allo stato attuale, gli estremi del danno grave e irreparabile asseritamente derivante dall'esecuzione del dispositivo" del Tar del Piemonte. E questo perché, dal momento che si tratta di una "pronuncia non definitiva, avente ad oggetto atti endoprocedimentali", la pronuncia dei giudici amministrativi di primo grado "non è in grado di paralizzare o anche solo di ostacolare sul piano giuridico-amministrativo, il corretto funzionamento degli organi di governo della Regione Piemonte".
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