Nel paese in cui la libertà d'informazione è dipendente del potere politico ed economico, cerchiamo di tenere attivi i nostri neuroni al pensiero, alla critica, alla distribuzione della libera informazione.

Pagine

26.5.11

ELEZIONI MILANO - BALLOTTAGGIO: SCHEDA E ISTRUZIONI PER L'USO


IMPORTANTE! Nelle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione" del Ministero dell'Interno (che trovate presso i seggi), in particolare, al paragrafo 143 a pag 132, per quanto riguarda la "Validità o nullità, riconoscibilità ed univocità del voto nel turno di ballottaggio" si afferma che:

"Considerato l’inscindibile raccordo tra il nominativo del candidato alla carica di presidente della provincia o di sindaco e le risultanze elettorali riferibili, rispettivamente, al gruppo (o ai gruppi) o alla lista (o alle liste) ad esso collegati, si ritiene che la validità del voto debba essere riconosciuta anche quando l’espressione del voto stesso sia stata impropriamente apposta fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, ovvero sul contrassegno di un gruppo o di una lista collegati, nella considerazione, quindi, che la volontà effettiva dell’elettore sia comunque manifesta e sempreché il voto sia valido sotto tutti gli altri aspetti. Negli stessi sensi, è da ritenersi valida l’espressione di voto per un candidato sindaco o presidente di provincia anche in presenza di più segni di voto apposti sul nominativo del candidato alla predetta carica e/o su uno o più simboli di liste o gruppi collegati. Nel caso di svolgimento del turno di ballottaggio, qualora, invece, l’elettore abbia tracciato un segno di voto sia sul nominativo di un candidato alla carica di presidente di provincia o di sindaco sia su un simbolo di un gruppo o di una lista collegati all’altro candidato alla medesima carica, è da ritenere che la volontà non si sia espressa in maniera univoca e che pertanto la scheda contenga voti nulli.
In particolare, per l’elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, poiché nel turno di ballottaggio la competizione è limitata alla opzione tra i due candidati alla carica di sindaco, non trova – come già detto – alcuna applicazione la modalità di “voto disgiunto” attivabile, nelle elezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in occasione
del primo turno di votazione, secondo la quale l’elettore può votare per un determinato candidato alla predetta carica e, contemporaneamente, per una lista di candidati alla carica di consigliere comunale collegati ad un altro candidato sindaco."



Bookmark and Share

Nessun commento:

Posta un commento

Nome Cognome

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.