L’Antitrust nella relazione al Parlamento assolve Berlusconi dopo un report di Nielsen Company che lo metteva sotto accusa.
Nessuna violazione della legge sul conflitto di interessi da parte del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi per la decisione di palazzo Chigi di investire “la quasi totalita’” del budget destinato alla pubblicita’ istituzionale “sulle televisioni private, e in misura largamente prevalente, sulle Tv di proprieta’ di Rti, nonostante una legge dello Stato richiedesse che a beneficio della stampa quotidiana e periodica fosse riservato il 60% degli investimenti pubblicitari delle amministrazioni pubbliche”. Sono le conclusioni dall’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, secondo quanto risulta dalla relazione trasmessa al Parlamento sullo stato delle attivita`di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, relativa al primo semestre di quest’anno.
DURA LEX SED LEX – L’organismo presieduto da Antonio Catricala’ era stato chiamato a pronunciarsi in base ad una segnalazione che faceva riferimento ad un report di Nielsen Company. Secondo l’Authority “non tutte le decisioni assunte dagli uffici della presidenza del Consiglio, incluse quelle in materia di distribuzione della pubblicita’ istituzionale”, sono riconducibili “alla responsabilita’ del capo dell’esecutivo”. Nel caso specifico “le informazioni acquisite” hanno consentito di verificare l’esistenza di una “separazione tra competenze (e responsabilita’) politiche, proprie dell’organo di vertice, e competenze (e responsabilita’) amministrative proprie del personale dirigenziale. All’organo di indirizzo politico e’ attribuito il compito di definire l’oggetto delle campagne pubblicitarie, mentre la dirigenza amministrativa, in autonomia, assume le relative decisioni economiche gestionali”.
LA SPIEGAZIONE DELL’ANTITRUST – “In particolare, l’iter procedurale attraverso cui, all’interno della presidenza, e’ definita la distribuzione degli investimenti pubblicitari tra i vari mezzi di comunicazione, nonche’ l’individuazione delle singole testate/emittenti -spiega ancora l’Antitrust- e’ di esclusiva e integrale competenza dei responsabili delle strutture amministrative che sovrintendono alle procedure di spesa. La scelta delle singole emittenti deriva, peraltro, unicamente dall’applicazione di criteri oggettivamente individuati, nell’ambito del ‘Piano media’, dai responsabili amministrativi di ciascun dipartimento in funzione del tipo di destinatario del mesaggio pubblicitario, nonche’ del criterio piu’ generale basato sul grado di ascolto (dati Auditel)”. “L’Autorita’ ha, infine, considerato che le funzioni spettanti al capo del governo nel settore dell’informazione, della comunicazione e dell’editoria, ivi compresa l’attuazione delle relative politiche, sono esercitate da un sottosegretario di Stato al quale il presidente del Consiglio ha delegato in via ordinaria le proprie competenze in materia, comprese quelle di indirizzo politico”.
(Adn Kronos)
Nessun commento:
Posta un commento
Nome Cognome
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.