Roberto Formigoni e Vasco Errani già presidenti delle rispettive Regioni (Lombardia 3 mandati ed Emilia Romagna 2 mandati ndr), si sono candidati per l'ennesima volta trascurando il fatto che la legge N. 165 del 2 luglio 2004 al comma f), preveda espressamente la non rieleggibilità per chi ha già svolto due mandati elettorali, legge già applicata ad altri casi analoghi.
Ancora una volta occorre rivolgersi alla Magistratura per chiedere il rispetto della legge calpestata proprio da coloro che le leggi le scrivono.
Il MoVimento 5 Stelle Lombardia ha depositato ricorso contro l'elezione di Roberto Formigoni al Tribunale di Milano - Sezione Civile.
Ancora una volta occorre rivolgersi alla Magistratura per chiedere il rispetto della legge calpestata proprio da coloro che le leggi le scrivono.
Il MoVimento 5 Stelle Lombardia ha depositato ricorso contro l'elezione di Roberto Formigoni al Tribunale di Milano - Sezione Civile.
Giovedì 8 luglio
alle ore 10.30
alle ore 10.30
Tribunale di Milano, corso di porta Vittoria
avrà luogo la prima udienza di fronte alla II sezione Civile del Tribunale di Milano
Beppe Grillo parteciperà al presidio davanti al Tribunale
Beppe Grillo parteciperà al presidio davanti al Tribunale
Al termine dell'udienza, dopo essersi ritirati in camera di consiglio per decidere, DEVONO emettere la sentenza.
PERCHE’ FORMIGONI ED ERRANI SONO INELEGGIBILI
La legge 165/2004 art. 2 co. 1 prevede che le regioni si dotino di una legge elettorale regionale e che questa preveda espressamente (lett. f) “la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta Regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia”.
La norma, che discende direttamente da una legge costituzionale, stabilisce un principio che non può essere disatteso dalle regioni, benchè le stesse non tutte si siano ancora dotate di una propria legge elettorale, e infatti è lo stesso Formigoni a dichiarare che la sua eventuale ineleggibiità scatterebbe per il mandato 2015-2020, ammettendo di fatto che la norma è direttamente applicabile.
La norma è inoltre retroattiva, perché definisce lo “scadere del secondo mandato consecutivo” come requisito per la ineleggibilità, senza alcun riferimento alla applicabilità esclusiva ai mandati successivi alla sua entrata in vigore, previsione espressamente dichiarata in altre norme simili.
Competente a decidere sulle cause di ineleggibilità è, paradossalmente, il Consiglio Regionale appena eletto che ha, ovviamente, convalidato l’elezione.
L’unico strumento a disposizione dei cittadini è il ricorso all’autorità giudiziaria, nello specifico il giudice civile del Tribunale di Milano al quale ci siamo rivolti per far attuare la legge, legge che con la consueta arroganza e presunzione viene disattesa dalla casta.
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