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11.6.11

"NuovaResistenza news" - COSTITUZIONE art. 6 - Calendario 2011


COSTITUZIONE: ART. 6 IO NON DIMENTICO
CALENDARIO DI GIUGNO 2011

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. 
Si stabilisce che l’Italia tutela le minoranze linguistiche intese anche come minoranze etniche culturali, sia diffuse in modo minore in tutto il territorio che insediate in specifiche realtà territoriali come la Valle d’Aosta e l’Alto Adige . Esso si lega, quindi, all’articolo 5 relativo alle autonomie territoriali e al principio generale dell’articolo 2 che tutela le formazioni sociali come comunità intermedie tra i singoli e la Repubblica.  L’articolo 6 consente l’emanazione di apposite norme per tutelare le minoranze linguistiche collegandosi all’articolo 3 comma 2 che permette “discriminazioni  positive”, emanazione di norme e leggi volte a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà ed uguaglianza dei cittadini ne impediscono la piena partecipazione alla vita della Repubblica. Per tener fede e applicare questo principio sono stati previsti diversi meccanismi attraverso una maggiore autonomia, un autonomia differenziata, a livello territoriale, e un sistema elettorale che garantisce piena rappresentanza alle minoranze francofone e tedesche presenti nei territori della Val d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano attraverso un numero di seggi riservati alla Camera.  Il principio di tutela delle minoranze linguistiche trova ulteriore applicazione negli statuti speciali che sono approvati con legge costituzionale, come lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige dove la lingua tedesca viene parificata a quella Italiana nei rapporti con gli  uffici giudiziari e della pubblica amministrazione situati nella provincia.
Oltre che per le implicazioni specifiche a difesa delle minoranze linguistiche storiche insediate in precise realtà territoriali del nostro paese, l’articolo 6, riconosce la valenza identitaria dell’uso della propria lingua: L’uso di una determinata lingua esprime l’appartenenza di una persona a una determinata cultura e contribuisce a determinarne l’identità. Esso, quindi riafferma un fondamentale principio, il pluralismo, che contrassegna la nostra democrazia ed è espresso in varie disposizioni inserite nei principi fondamentali oltre che in vari punti della prima parte della Costituzione. Nello Stato “democratico di diritto”, nella democrazia liberale, “democrazia” non significa dominio della maggioranza anche se eletta tramite elezioni democratiche. L’articolo 6 , quindi, insieme all’articolo 3 comma 1 che vieta discriminazioni in base alla lingua ( così come in base alla religione, alla razza, al sesso, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali) riafferma e declina il principio pluralista della società democratica che non vuole assimilare le differenze ma riconoscendo il “diritto alla differenza” riconosce che i diritti degli altri, intesi sia come singoli che formazioni socio-culturali o etnico-culturali, esigono riconoscimento e tutela.  La realtà del nostro tempo, con il fenomeno dell’immigrazione e la presenza quindi di nuove minoranze etnico-linguistiche diffuse su tutto il nostro territorio nazionale, pone nuovi interrogativi al dibattito politico ed anche a quello legislativo con la discussione alla camera di una nuova legge sulla cittadinanza. Quale modello di integrazione e quale tutela per le nuove minoranze? L’articolo 6 potrà applicarsi anche a questi nuovo soggetti? Appare comunque chiaro che qualunque soluzione all’auspicabile integrazione degli immigrati nella nostra società dovrebbe avvenire nella cornice della democrazia costituzionale pluralista e, quindi, non dovrebbe prevedere l’assimilazione ad una cultura dominante, la rinuncia alla propria identità linguistica ed etnico culturale, alla conversione ad una presunta “Italianità” ma partire dal riconoscimento e valorizzazione delle differenze culturali ed etniche come patrimonio di tutta la società da tutelare e difendere essendo portatrici di ricchezza per la società tutta, democratica e plurale.  
        POESIA  COSTITUZIONE ART. 6
L ’unità vien dall’ assieme,
de più genti assai diverse,
questa pianta ha più de ‘n seme,
le cui radici nun van perse.

Valliggiani e montanari,
isolani o de confine,
come all ’ altri sono pari,
e la lor cultura nun po’ avé fine.

Salvaguarda sempre i pochi,
daje spazio in mezzo ai tanti,
son come bambole tra i giochi:
risaltano all’ occhi degli astanti !

C’è chi pensa a ‘sto paese,
sia mejo esse’ omologati,
è ‘n errore assai palese,
a cui nessun ci ha condannati.

 E poi che barba tutti uguali,
è come annà a ‘na sfilata
senza capi artigianali,
come a dì…. ’na gran cagata !!!!

Bruno Panuccio

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